Art. 10.
(Istanza di conciliazione).

      1.  La procedura di conciliazione ha inizio con il deposito dell'istanza, ad opera della parte interessata, avente ad oggetto:

          a)  l'indicazione dell'organismo di composizione consensuale cui l'istanza è rivolta;

          b)  l'indicazione e le generalità delle parti, con i relativi recapiti;

          c)  una sintetica esposizione dei fatti non disgiunta dalle condizioni alle quali ciascuna di esse è disposta a conciliare, con la sola esclusione delle pretese di natura economica che limiterebbero le modalità di accordo;

          d)  le ragioni del contendere;

          e)  il valore attribuito alla controversia;

 

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          f)  la dichiarazione di sincera e genuina volontà di perseguire, con spirito di collaborazione, una soluzione amichevole;

          g)  la eventuale preferenza verso uno dei conciliatori iscritti nell'elenco tenuto presso l'organismo di composizione o, in alternativa, la delega a provvedere alla nomina al segretario responsabile della custodia dell'elenco medesimo.

      2.  L'istanza di conciliazione, una volta depositata presso la segreteria dell'organismo, impegna l'organismo stesso, per accordo tra le parti, ovvero, nella impossibilità, attraverso il criterio automatico a rotazione, a nominare il conciliatore entro cinque giorni dalla data del deposito e a darne contestuale comunicazione alle parti.